Nel corso di questi mesi (da quando abbiamo ricevuto l’incarico di Chair per il service Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati, MSNA) ci siamo resi conto che, purtroppo, esistono serie lacune circa la conoscenza del fenomeno dei MSNA. Non sappiamo se la causa sono i media che troppo spesso fanno confusione tra “migranti”, “profughi”, “rifugiati” e…..”minori stranieri non accompagnati”. O se, invece, tutto ciò è frutto di scarsa informazione da parte degli organi preposti (notizie spesso scarse, discordanti tra loro e difficili da interpretare anche per chi è “del mestiere”). In ogni caso si tratta di una situazione che causa un atteggiamento inaspettato anche da parte di molte persone dalle quali sarebbe normale attendersi un comportamento ben diverso nei confronti di adolescenti e ragazzi. Specie quelli, come i minori non accompagnati, molto spesso vittime di abusi e di disagi che hanno già segnato in modo indelebile la loro vita.
Per questo motivo, oltre alle informazioni già fornite sul sito nazionale del Kiwanis International Distretto Italia-San Marino e al report presentato durante il Convegno Distrettuale tenuto a Palermo il 9 Giugno scorso, abbiamo pensato possa essere utile sfatare alcuni falsi miti e dare una risposta a molte delle domande che abbiamo ricevuto nei mesi scorsi (e che continuiamo a ricevere).
24 Luglio 2018• I “minori stranieri non accompagnati” sono “migranti”.
Niente di più sbagliato. Per minore straniero non accompagnato si intende il “minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano” (art. 2 l.47/2017). Ciò significa che, almeno al momento del loro arrivo, i MSNA non sono né rifugiati né profughi né migranti. Secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, rifugiato è chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese. La protezione sussidiaria, invece, può essere richiesta da rischia di subire un danno grave (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale) nel caso di rientro nel proprio Paese; la protezione per motivi umanitari, in situazioni di particolari vulnerabilità (es. famiglie, donne incinta). A queste forme di protezione si aggiunge quella per motivi ambientali (disastri o simili).
• Con l’apertura delle porte a tutti degli ultimi mesi, i Minori Stranieri non Accompagnati sono aumentati.
Al contrario: sono in diminuzione. Secondo i dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in Italia sono presenti 13.420 MSNA, per oltre il 92% maschi e di età compresa tra i 15 e i 17 anni (sotto i 14 anni sono solo il 7%). Negli ultimi sei mesi (da gennaio a maggio) sono arrivati in Italia 1749 MSNA. Quello che sembra preoccupante (anche perchè quasi costante) è il numero dei MSNA “irreperibili” ovvero di cui le autorità non hanno più notizie. Nell’ultimo rapporto si parla ancora di 4.413 irreperibili.
• Qual è l’andamento degli sbarchi in Italia?
È vero che le politiche restrittive hanno ridotto notevolmente il numero dei migranti e dei MSNA che sono arrivati in Italia nell’ultimo periodo, ma è altrettanto vero che alcuni dati non hanno mostrato i miglioramenti attesi. Il numero dei morti tra le persone che hanno cercato di giungere in Italia è stato di 1.355 dispersi in mare (contro i 2.350 dello stesso periodo del 2017), ma per contro il numero dei migranti giunti in Italia nello stesso periodo è stati di poco più di 16mila a fronte di oltre 84mila arrivi del primo semestre dello scorso anno. Stessa cosa per i minori stranieri non accompagnati “irreperibili” ovvero dei quali le autorità hanno perso le tracce (per essendo responsabili di loro!): da ottobre a 2017, quando erano oltre 18mila, ad aprile 2018 i minori stranieri non accompagnati sono diminuiti sensibilmente (ora sono poco più di 13mila).
• Perché non rimandarli nel loro paese (come vorrebbe qualche politico)?
Per i minori stranieri non accompagnati il rimpatrio volontario è la prima possibilità da considerare, ma solo se sono loro a chiederlo e se le condizioni dimostrano di poterlo fare in sicurezza. Secondo la legge 47/2017 i minori stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza essere accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado non possono essere respinti. Il rimpatrio volontario presuppone specifiche indagini atte ad individuare eventuali familiari, il Ministero dell’Interno, insieme al Ministero della Giustizia e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per rintracciare i familiari dei minori non accompagnati (il cosiddetto family tracing). Il rimpatrio può essere adottato solo se richiesto dal minore e se, a seguito a un’indagine nel Paese d’origine del minore e a una valutazione della sua situazione specifica, si è certi che questa scelta è nel suo interesse. Nei casi in cui non è possibile essere certi che questa è la scelta migliore e più sicura per il minore, non si deve procedere in tal senso. Nel 2017, all’OIM sono state inviate 233 richieste da parte dei Servizi Sociali degli Enti Locali interessati dall’accoglienza di MSNA, con la richiesta di svolgere indagini familiari per minori di origine principalmente albanese, nigeriana, kosovara, tunisina e gambiana.
• I Minori Stranieri Non Accompagnati che arrivano in Italia sono trattati come nababbi e ospitati negli SPRAR.
Non è vero. Dopo l’accoglienza nei centri di prima accoglienza (dove dovrebbero rimanere non oltre 30 giorni – ma sono frequenti i casi di permanenza oltre i sei mesi), dovrebbero essere trasferiti negli SPRAR che costituiscono la seconda fase dell’accoglienza in Italia, in cui dovrebbero essere inseriti i MSNA e le persone che hanno ottenuto uno status di protezione. “Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che, con il supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico”. Purtroppo la rete degli SPRAR è assolutamente insufficiente per accogliere tutti. All’interno della rete SPRAR sono accolti solo poco più del 20% dei beneficiari. Il 7% è inserito nei CARA, ma la cosa più sorprendente (e di cui non parla mai nessuno) è che oltre il 70% dei beneficiari finali viene alloggiato in strutture temporanee (strutture ricettive pubbliche e private). Oltre alle strutture ordinarie di prima e seconda accoglienza, si prevede la possibilità di allestire strutture temporanee (CAS) per far fronte ad arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti che possono esaurire le disponibilità ordinarie. Tali strutture sono individuate dalle prefetture, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, sentito l’ente locale nel cui territorio la struttura è situata. Questo comporta una serie di problematiche nella gestione operativa, essendo la gran parte di persone ospitate da strutture gestite in maniera emergenziale.
• In molte regioni non si sente parlare mai di Minori Stranieri Non Accompagnati. Questo vuol dire che sono più bravi nel gestire questo fenomeno.
Assolutamente falso: inspiegabilmente e senza alcun valido motivo tecnico, oltre il 42% dei MSNA si trova in una sola regione, la Sicilia. Sul resto del territorio nazionale sono presenti il 58% dei MNSA ma ancora una volta distribuiti senza alcun criterio o metodo funzionale.
• Nelle scorse settimane, alcuni hanno lanciato pesanti accuse circa i costi dell’accoglienza dei migranti e dei MSNA. Quanto pesa realmente l’accoglienza sul bilancio nazionale?
Secondo i dati del Ministero dell’Interno (2015) la spesa complessiva relativa alle strutture governative (CARA,CDA, CPSA) e temporanee e agli SPRAR, ammonta a un totale di 1,162 miliardi di euro (in gran parte stipendi ad operatori, affitti e consumi). Questa somma rappresenta una piccolissima percentuale, quantificabile nello 0,14%, della spesa pubblica nazionale complessiva. Giusto per fare un confronto la spesa militare italiana per il 2018 ammonta a 25 miliardi di euro.
• Cosa è possibile fare per i Minori Stranieri Non Accompagnati?
La legge 47/2017 prevede che, escluso il rimpatrio volontario (quasi mai attuabile), la prima strada da percorrere deve essere l’affidamento. Ad oggi, però, sono pochi i casi di affidamento familiare. L’unica alternativa concreta spesso rimane il Tutore volontario.
• Quali caratteristiche devo avere per diventare Tutore volontario?
I requisiti minimi per diventare tutore volontario sono: avere cittadinanza Italiana o di altro paese dell’Unione Europea, oppure di paese esterno all’Unione Europea purché si sia in possesso di permesso di soggiorno e si abbia conoscenza della lingua e cultura italiana, che verrà verificata in sede di selezione; residenza in Italia; età non inferiore ai 25 anni; godimento dei diritti civili e politici; assenza di condanne penali, di procedimenti penali o di procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o prevenzione; assenza delle condizioni di “incapacità all’ufficio tutelare” previste dalla legge”(art. 350 Cod. Civ.); ineccepibile condotta; disponibilità di tempo ed energie per esercitare la funzione.
• Mi piacerebbe essere Tutore volontario, ma ho paura di avere qualcuno che non conosco in casa...
Tra i compiti del Tutore volontario non è prevista l’ospitalità. Il minore affidato continua ad essere ospitato presso i centri di accoglienza o gli SPRAR. Il Tutore ha il compito di assisterlo “a distanza” garantendo la cura del minore e rappresentandolo in tutti i procedimenti che lo riguardano. Le funzioni del tutore volontario sono infatti la rappresentanza legale del minore, il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza alcuna discriminazione, garantire il suo benessere psico-fisico, vigilare sui percorsi di educazione ed integrazione del minore straniero e sulle sue condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione. Contrariamente a quanto pensano molti, quindi, il tutore volontario NON deve ospitarlo a casa propria.
• Mi piacerebbe essere Tutore volontario, ma ho paura di avere qualcuno che non conosco in casa...
Tra i compiti del Tutore volontario non è prevista l’ospitalità. Il minore affidato continua ad essere ospitato presso i centri di accoglienza o gli SPRAR. Il Tutore ha il compito di assisterlo “a distanza” garantendo la cura del minore e rappresentandolo in tutti i procedimenti che lo riguardano. Le funzioni del tutore volontario sono infatti la rappresentanza legale del minore, il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza alcuna discriminazione, garantire il suo benessere psico-fisico, vigilare sui percorsi di educazione ed integrazione del minore straniero e sulle sue condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione. Contrariamente a quanto pensano molti, quindi, il tutore volontario NON deve ospitarlo a casa propria.
• Il Tutore volontario ha in affidamento il minore per tutta la vita.
Altra informazione sbagliata. Il ruolo del tutore volontario cessa al compimento della maggiore età del minore affidato. Il minore presente in Italia da 3 anni e che ha seguito un progetto di integrazione per 2 anni, al compimento dei 18 anni, può ottenere un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo (se non hanno ricevuto un provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri) concesso dal Tribunale dei Minorenni.
• Fare il Tutore volontario comporta costi non indifferenti.
È falso: l’incarico non comporta costi. L’unica cosa che il tutore volontario deve “spendere” per il minore affidato è il proprio tempo e la propria attenzione ai suoi problemi.
• Ai minori stranieri non accompagnati (così come ai migranti) vengono dati 35 o 45 euro al giorno.
Altra falsa informazione. Quello è il costo generale per i servizi e l’accoglienza (servizi di ingresso, servizi di pulizia personale e dell’ambiente, erogazione di pasti, fornitura di beni di prima necessità, servizi di mediazione sociale, linguistica e culturale etc.). A loro viene dato solo il cosiddetto pocket money, (non più di 2,50 euro al giorno, fino al un massimo di 7,50 euro a nucleo familiare) e una singola ricarica telefonica di 15 euro all’arrivo.
• I minori stranieri non accompagnati e, in generale, i migranti sono portatori di malattie.
Si tratta di una bufala colossale. Molti hanno lanciato allarmi mediatici su patologie contagiose portate dai migranti. I dati statistici dicono altro. Secondo la direttrice dell’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità Zsuzsanna Jakab, la percentuale di migranti “che arrivano in stato di salute compromesso è compresa tra il 2 e il 5%, e si tratta di patologie dell’apparato cardiocircolatorio, mentale o legate allo stato di gravidanza, ma per lo più sono ferite dovute a incidenti”. Questo dato è stato confermato anche da un report di Medici per i diritti umani, che ha chiesto all’Asl di Brindisi i dati sui ricoveri dei cittadini stranieri negli ospedali della provincia relativi all’anno 2015, e ha rilevato come questi non abbiano rappresentato neppure l’1% del numero complessivo. Tra i motivi di ricovero le cause infettive si trovavano “agli ultimissimi posti”, e la frequenza dei motivi di ammissione in ospedale era “sovrapponibile a quella dei ricoveri complessivamente considerati. (…) Tale rilievo confuta l’idea che gli immigrati siano portatori di malattie trasmissibili e siano la causa della loro diffusione nelle popolazioni native”.
• Quella dei migranti è un’“invasione religiosa che comporta seri rischi”.
Molti hanno lanciato l’allarme sul tema religione ed estremismo. In realtà si tratta di un allarmismo ingiustificato. Nel 1993 un dossier redatto dalla Caritas riportava una percentuale di 1,7 cristiano per ogni musulmano (55% contro 32%) seguita da buddisti e scintoisti (3%), induisti (2%) ed ebrei (1%). La stessa Caritas nel 2015 ha pubblicato un rapporto dal quale si evince che il rapporto tra cristiani e musulmani in Italia è assolutamente invariato: 1,7 a 1. Ad essere cambiate sono le percentuali delle minoranze religiose (gli induisti sono aumentati del 50%, gli atei sono addirittura il 4% e gli ebrei sono meno dell’1%).
• Dobbiamo rimandare questi minori a casa propria: in Libia.
Altra bufala colossale: secondo i dati dell’UNHCR sugli arrivi di MSNA nei primi quattro mesi del 2018, i paesi di provenienza sono prima di tutto l'Eritrea (353) e poi la Tunisia (293), la Guinea (120), la Costa d’Avorio (105). I MSNA di queste quattro nazionalità rappresentano il 61% di tutti gli arrivi via mare nel 2018 fino ad ora. Molti i minori provenienti dall’Albania. Senza interventi concreti da parte di tutti i paesi europei nei paesi di provenienza veri (gli incontri dei governi si sono svolti soprattutto con la Libia e la Tunisia) i flussi migratori dei minori stranieri non accompagnati difficilmente potranno cambiare.
• I minori stranieri non accompagnati sono “pericolosi”.
Non è vero: come hanno dimostrato numeri studi, per la stragrande maggioranza i minori che arrivano in Italia hanno subito tali e tanti di quei traumi psicologici che sono loro le vere vittime.
• Chi sono i minori stranieri non accompagnati in Italia?
Per minore straniero non accompagnato si intende il “minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano” (art. 2 l. 47/2017). I dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportano che l’83% dei minori non accompagnati ha un’età fra i 16 e i 17 anni; il 92,9% è di sesso maschile. La maggior parte di loro arriva da Gambia, Egitto, Albania, Nigeria, Guinea e Costa d’Avorio.
• Chi nomina i tutori volontari?
I tutori volontari sono nominati dal giudice.
• Sono previste forme di rimborso o retribuzione per l’attività di tutore?
No.
L’attività ha carattere gratuito. Non è attualmente riconosciuto il diritto a permessi di lavoro.
• Se divento tutore volontario, sarò anche affidatario del minore?
Non necessariamente.
I minori non accompagnati possono essere affidati a strutture di accoglienza, oppure ad affidatari diversi dal tutore volontario. In questo caso, affidatario e tutore collaborano nel reciproco rispetto delle proprie competenze.
Qualora desideriate diventare la famiglia affidataria di un minore straniero non accompagnato, si prega di rivolgersi ai servizi sociali del vostro Comune.
• Quando cessa la tutela volontaria?
La tutela volontaria cessa con il raggiungimento della maggiore età del minore non accompagnato. Tuttavia, in ragione del fatto che attraverso questo istituto si vuole instaurare e diffondere un sistema di “genitorialità sociale” incentrato sulla cura della persona, si auspica che anche dopo il compimento dei 18 anni proseguano i rapporti di affettività tra gli ex tutori e i ragazzi. A tale proposito, si richiama l’esempio della figura del “Mentor”, istituita a Piacenza.
• Il tutore volontario può avere responsabilità penale se il minore non accompagnato commette un reato?
Assolutamente no.
L’art. 27 della Costituzione italiana dice espressamente che la responsabilità penale è personale. Ciò significa che solo chi ha commesso un reato sarà imputabile per esso.
• Il tutore dovrà provvedere al risarcimento, se il minore non accompagnato provoca danni a cose o persone?
No.
Il codice civile stabilisce che il tutore è responsabile per i danni cagionati dal minore soggetto alla sua tutela solo quando abita insieme a lui.
• Quali sono le attività più importanti che un tutore volontario può essere chiamato a svolgere?
Le attività sono molteplici. Le più importanti sono:
- Presentazione della richiesta di soggiorno per minore età;
- Presentazione della eventuale richiesta di asilo politico, o protezione sussidiaria e umanitaria anche ai sensi dell’art. 18 ter del T.U. immigrazione per i minori vittime di tratta;
- Dovere di informare il minore che in un procedimento giurisdizionale può essere assistito da un difensore di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio;
- Partecipazione alla fase di identificazione del minore ai sensi dell’art. 5, commi 3, 5, 6 e 7, della legge n. 47 del 2017;
- Deve essere sentito per il rimpatrio assistito o volontario ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 47 del 2017;
- Richiesta di avvio delle eventuali procedure per le indagini familiari e per il conseguente ricongiungimento familiare;
- Richiesta applicazione del Regolamento UE Dublino III, sussistendone i presupposti;
- Richiesta all’EASO per inserimento nell’elenco del minore (se appartenente alle nazionalità previste) al fine del ricollocamento negli Stati membri dell’UE;
- Rapporti con i servizi sociali che hanno in carico il minore, le comunità residenziali o le famiglie affidatarie;
- Attività di contatto e di rappresentanza legale nell’ambito delle procedure scolastico/formative;
- Richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 47 del 2017;
- Prestazione del consenso informato nelle decisioni e interventi sanitari;
- Monitoraggio delle scelte di accoglienza per il minore secondo le indicazioni dell’art. 12 della legge n. 47 del 2017;
- Richiesta per i minori vittime di tratta un programma specifico ai sensi dell’art. 17 della legge n. 47 del 2017.
Fonte: Garante Infanzia e Adolescenza Pagina iniziale: 1
Dal Chair C. Alessandro Mauceri
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